Condizioni economiche di fornitura
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas con deliberazione 28 maggio 2009 – ARG/gas 64/09 ha approvato il testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane (TIVG)
Tale documento contiene:
- l’elenco delle componenti delle condizioni economiche di fornitura (art. da 5 a 11)
- le prescrizioni obbligatorie relative alle modalità di fatturazione (art. 12) da applicare obbligatoriamente a tutti i clienti con uso domestico (compresi i Condomini non serviti da gestori calore che abbiano almeno un appartamento adibito ad uso domestico).
Le nuove norme sono diventate operative a partire dall’1/7/2009.
La prima grossa novità riguarda i volumi da fatturare al cliente finale.
L’Autorità prescrive che i volumi fatturati debbano essere determinati moltiplicando la differenza fra lettura attuale e precedente per un coefficiente (denominato C) calcolato con una formula pubblicata dalla stessa Autorità (art. 12.3 del TIVG).
- Il coefficiente C (determinato dall’Autorità Comune per Comune).
Il cliente finale si vedrà addebitato un consumo che non è più quello logico e risultante dalla differenza fra le letture del contatore (lettura attuale - lettura precedente) ma, si vedrà applicare in bolletta un consumo dato dal prodotto fra la differenza delle letture moltiplicato per il valore che assume il coefficiente C - determinato dall’Autorità Comune per Comune.
Inoltre:
- I corrispettivi unitari in bolletta saranno esposti in centesimi di Euro al mc. con arrotondamento alla quarta cifra decimale (art. 12.1 del TIVG)
- Le quote fisse saranno determinate dividendo il valore annuo per dodici con arrotondamento del valore alla quarta cifra decimale. Il valore così ottenuto sarà moltiplicato per il numero dei mesi solari cui si riferisce la fatturazione.
- Solamente nel caso di inizio o cessazione della fornitura nel corso del mese la quota fissa dovrà essere applicata dividendo per 365 il valore annuale (con arrotondamento alla quarta cifra decimale) e moltiplicando il valore così ottenuto per il numero dei giorni in cui la fornitura è stata attiva (art. 12.2 del TIVG).
L’Autorità ha determinato e definito le componenti delle condizioni economiche di fornitura all’art. 5 del TIVG:
a) Componente relativa alla commercializzazione all’ingrosso (art. 6 del TIVG)
b) Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (art.7 del TIVG)
c) Componente relativa al servizio di trasporto (art. 8 del TIVG)
d) Componente relativa al servizio di stoccaggio (art. 9 del TIVG)
e) Componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione (art. 10 del TIVG)
f) Componente relativa agli oneri aggiuntivi (art. 11 del TIVG)
Scendiamo nel dettaglio di ogni singola voce cercando di capire come viene determinata e come varia:
a) La componente relativa alla commercializzazione all’ingrosso viene determinata dall’Autorità nel suo valore iniziale e varia trimestralmente secondo una formula di indicizzazione stabilita dall’Autorità stessa. Tale formula fa variare la componente in funzione delle variazioni del gasolio, del BTZ e del Brent.
b) La componente relativa alla commercializzazione al dettaglio è fissata dall’Autorità e, nella formulazione attuale, rimarrà invariata fino al 31 dicembre 2010. Si compone di due termini: una quota fissa pari a Euro 36,82 annui ed una quota proporzionale al consumo pari a 0,4800 centesimi di Euro/mc. per consumi fino a 200.000 mc/anno, mentre per consumi superiori è paria a 0,0000 centesimi di Euro/mc.
c) La componente relativa al servizio di trasporto è determinata da Snam Rete Gas S.p.A. sulla base della formula predisposta dall’Autorità. La componente varia ad ottobre di ogni anno.
d) La componente relativa al servizio di stoccaggio è determinata ad aprile di ogni anno dall’Autorità
e) Le componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione sono determinate dall’Autorità in base ai dati economici comunicati dai distributori. Si compongono di tre quote fisse (una per ciascuna attività) e di una quota proporzionale al consumo distribuita su otto scaglioni. Le quote fisse e le quote proporzionali hanno validità per un anno solare ad esclusione di quelle relative all’anno 2009 che, decorrendo dall’1/7, hanno validità semestrale.
Questa componente ha subito una notevole innovazione proprio dall’1/7. Infatti fino a tale data le tariffe venivano approvate per ambiti tariffari locali mentre da tale data le tariffe riguardano ambiti tariffari stabiliti dall’Autorità come segue:
- Ambito nord occidentale comprendente le regioni Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria
- Ambito nord orientale comprendente le regioni Lombardia, Trentino – Alto Adige, Veneto, Friuli – Venezia Giulia e Emilia – Romagna
- Ambito centrale comprendente le regioni Toscana, Umbria e Marche
- Ambito centro-sud orientale comprendente le regioni Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata
- Ambito centro-sud occidentale comprendente le regioni Lazio e Campania
- Ambito meridionale comprendente le regioni Calabria e Sicilia
Le tariffe applicate sono una media dei valori applicabili in ogni singolo Comune.
Per questo motivo è prevista una perequazione in quanto in alcune zone vengono fatturate ai Clienti finali importi superiori a quelli che dovrebbero essere fatturati in funzione dei parametri economici del gestore, mentre in altri vengono fatturati importi inferiori.
- Nel primo caso: importi fatturati superiori - la parte in più calcolata negli importi in fattura viene riscossa dall’Azienda e deve essere versata alla Cassa Conguaglio
- Nel secondo caso: importi fatturati inferiori – la parte in meno calcolata negli importi in fattura viene riscossa dall’Azienda presso la Cassa Conguaglio.
Ogni Cliente può controllare se sta pagando un importo di distribuzione maggiore di quello che avrebbe pagato con il vecchio sistema consultando le tabelle 2 o 3 allegate alla deliberazione ARG/gas 109/09 sul sito dell’Autorità (www.autorita.energia.it) settore Attività.
Nel caso che l’importo che compare di fianco al nome del distributore sia negativo (rosso) al Cliente finale sono addebitate tariffe più elevate e l’importo indicato è quello che corrisponde al versamento bimestrale che l’Azienda di distribuzione deve effettuare alla Cassa Conguaglio.
Ma non è finita:
Alle tariffe di distribuzione approvate e pubblicate dall’AEEG , in bolletta si devono sommare altre componenti che vengono fatturate al Cliente finale per essere poi versate alla Cassa Conguaglio.
Tali componenti, a carico di TUTTI GLI UTENTI sono:
- Componente UG1 a copertura di eventuali squilibri dei sistemi di perequazione e a copertura di eventuali conguagli (art. 35.3 lettera c) RTDG approvato con deliberazione Autorità ARG/gas 159/08) e pari a 0,2852 centesimi di Euro/mc.
- Componente GS a copertura del sistema di compensazione tariffaria per i clienti economicamente disagiati (art. 35.3 lettera d) RTDG approvato con deliberazione Autorità ARG/gas 159/08) e pari a 0,0000 centesimi di Euro/mc
- Componente RE a copertura degli oneri che gravano sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale (art. 35.3 lettera e) RTDG approvato con deliberazione Autorità ARG/gas 159/08) e pari a 0,0563 centesimi di Euro/mc
- Componente RS a copertura degli oneri gravanti sul Conto per la qualità dei servizi gas (art. 35.3 lettera f) RTDG approvato con deliberazione Autorità ARG/gas 159/08) e pari a 0,0313 centesimi di Euro/mc
- Componente UG2 a compensazione dei costi di commercializzazione alla vendita al dettaglio (art. 6 della deliberazione Autorità ARG/gas 64/09). La componente si articola su una quota fissa (negativa e quindi a credito del cliente finale) e su quote proporzionali al consumo articolate su sette scaglioni. Nel caso di questa componente può esserci un versamento alla Cassa Conguaglio (importi proporzionali al consumo superiori alla quota fissa) o un incasso dalla cassa Conguaglio (importi proporzionali al consumo inferiori alla quota fissa)
e) La componente relativa agli oneri aggiuntivi (art. 11 - TIVG) è data dalle seguenti voci:
1.elemento φ a copertura di eventuali squilibri di perequazione e pari a 0,005210 euro/GJ
2.elemento CVt per contribuzione al contenimento dei consumi gas e pari a 0,010439 euro/GJ
3.elemento CCONR per compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenute in conseguenza dell’applicazione degli articoli 1 e 2 della Deliberazione Autorità ARG/gas 192/08 e pari a 0,039564 euro/GJ
4.elemento CFGUI a compensazione degli oneri derivanti dell’attività svolta dai fornitori grossisti di ultima istanza e pari a 0,007788 euro/GJ
Dei componenti elencati i primi due vengono addebitati alla Società di vendita nell’acquisto gas e gli ultimi due vengono versati dalla stessa Società alla Cassa Conguaglio.
f) A tutte le componenti sopra elencate sono da aggiungere le imposte gravanti sul gas naturale, imposte di consumo (accise), addizionali regionali (se applicate dalla Regione) ed IVA.
Dopo una elencazione così lunga viene da chiedersi come devono essere esposti nella fattura tutti gli elementi sopra riportati.
Sicuramente le imposte saranno indicate separatamente perché così prescrive la normativa fiscale ma l’esposizione delle altre componenti sarà a discrezione di ogni Società di vendita.
Alcune Aziende esporranno una sola tariffa comprensiva di tutte le componenti, altre distingueranno gli importi di competenza della distribuzione dalle altre componenti, altre ancora distingueranno oltre agli importi di competenza della distribuzione anche quelli inerenti la materia prima da quelli inerenti l’attività di vendita vera e propria.
Possiamo però tentare di indicare gli elementi che compongono le tre categorie fondamentali di addebiti:
Distribuzione e misura: comprende tutti gli elementi indicati alla lettera d)
Materia prima: è data dalla somma dei componenti a), c), d) ed e)
Vendita: componente b)